Ecobonus e sismabonus detrazioni al 110%: come funzionano i lavori gratis sulla prima casa

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Ecobonus e sismabonus detrazioni al 110%: come funzionano i lavori gratis sulla prima casa

 

Il Decreto rilancio aumenta l’ ecobonus e sismabonus al 110% per chi effettua lavori di ristrutturazione ai fini dell’efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico più un ulteriore bonus da ripartire in cinque rate annuali di pari importo.
Analizziamo nel dettaglio quali di questi lavori rientrano in questa detrazione e come funziona questo superbonus del 110%.

Il Decreto del Rilancio approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì 13 maggio 2020 all’art. 128 prevede un aumento dell’Ecobonus e del sismabonus al 110%.
Questo vuol dire che chi effettuerà interventi sulla prima casa, ma anche sul condominio dove abita, l’incentivo non solo permetterà di non pagare nulla ma di avere un piccolo guadagno. Quindi a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, detta spesa verrà rimborsata in cinque quote annuali di pari importo. I lavori che potranno effettuarsi non saranno solo quelli di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, ma anche l’installazione di impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, pompe di calore e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Vediamo ora cosa prevede il decreto all’art. 128.

Gli interventi previsti dall’art. 128. Ecobonus e sismabonus al 110%

Come detto la detrazione al 110% sarà possibile usufruirne per poter effettuare i seguenti interventi:

Interventi di isolamento termico (isolamento a cappotto termico) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio. La detrazione vale per una spesa non superiore a 60mila euro, che in caso di condominio va moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Interventi sulle parti comuni degli edifici (caldaie a condensazione e a pompa di calore) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione vale per una spesa non superiore a 30mila euro, che in caso di condominio va moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Interventi sugli edifici unifamiliari (caldaie a condensazione e a pompa di calore) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione vale per una spesa non superiore a 30mila euro, che in caso di condominio va moltiplicata per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici. La detrazione vale fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e sempre ché l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi d riqualificazione energetica sopra descritta.

Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici è riconosciuta nella misura del 110 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo sempre ché l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi previsti dall’Ecobonus.

Anche la sostituzione degli infissi e finestre è consentita detrarre al 110% ma solo se sostituite contestualmente ad uno degli interventi precedenti, ovvero installazione del cappotto termico o di caldaie a condensazione e/o a pompa di calore.

Le suddette disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini, nonché, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale, dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni e da quant’altro previsto dal presente art. 128.

Come accedere alla detrazione
Come già detto alla detrazione del 110% dell’ Ecobonus e sismabonus potranno accedere sia i condomini che i proprietari di singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale.
Non è riconosciuto nessun bonus per le seconde case.
Il bonus verrà ripartito in cinque rate annuali di pari importo.
L’agevolazione sarà fruibile come detrazione fiscale oppure come sconto in fattura con cessione del credito all’impresa che ha realizzato i lavori o a banche o ad altri intermediari finanziari.
Questo significa che il credito viene ceduto ed il committente avrà uno sconto immediato sulla fattura. In sostanza chi effettua i lavori di ristrutturazione non dovrà pagare nulla.

Comunque per maggiori informazioni riguardo ai dettagli tecnici e normativi, siamo a vostra disposizione con un architetto esperto in energetica, pronto a rispondere ad ogni vostra domanda.

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