Decreto Rilancio 2020. Decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

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Decreto Rilancio 2020: Ecco il testo del decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale

CORONAVIRUS – DECRETO “RILANCIO”

Ieri 19 maggio 2020 sul supplememnto ordinario n. 21/L alla Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 198 maggio 2020 n. 34: Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Salgono a 266 gli articoli dell’ultima versione del Decreto rilancio firmato ieri dal Presidente della repubblica. Ora non resta che attendere le indicazioni della Agenzia delle entrate in merito all’applicazione del decreto-legge.

Analizziamo nel dettaglio cosa è previsto ne il Titolo VI

Misure Fiscali

Art. 119

Incentivi per efficientamento energetico, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Come previsto si conferma l’applicazione della misura dell’Ecobonus e sismabonus al 110% per tutte quelle spese documentate e sostenute a partire dal 1 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi per le quali è consentito ottenere l’agevolazione sono:

Interventi di isolamento termico (isolamento a cappotto) delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La detrazione per le spese sostenute è al massimo di 60.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente.

Interventi sulle parti comuni di edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui la presente intervento è calcolato su una somma complessiva di spese non superiori a 30.000 euro moltiplicato per il numero di unità abitative che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. Gli interventi sin qui elencati riguardano gli edifici condominiali.

Interventi su edifici unifamiliari per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui la presente intervento è calcolato su una somma complessiva di spese non superiori a 30.000 euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Per poter accedere alla detrazione, è importante che gli interventi di cui sopra rispettino i requisiti minimi dell’ art. 14 del D.l. 63/2013 convertito con modificazioni, dalla Legge 90/2013 e nel loro complesso devono assicurare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante attestato di prestazione energetica (APE) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Istallazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, spetta una detrazione al 110% per le spese sostenute per il periodo dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 fino ad un ammontare massimo di 48.000 euro e comunque con un limite massimo di spesa di 2.400 euro per ogni Kw di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, sempreché l’installazione dell’impianto sia eseguito insieme ad uno degli interventi suddetti. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica, il limite di spesa è ridotto a 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale. Identica detrazione del 110% è riconosciuta per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici alle stesse condizioni, con gli stessi limiti di importo e ammontare. La detrazione è consentita con un limite massimo di spesa di 1.000 euro per ogni kwh di capacità di accumulo del sistema. Parlando di impianti connessi alla rete elettrica, la detrazione è subordinata alla cessione dell’energia non auto consumata in loco a favore del GSE. Il bonus non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea.

Installazione infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. La detrazione è riconosciuta nella misura del 110% a patto che l’installazione sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi suddetti e sarà ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Destinatari

Possono usufruire della detrazione i condomini, le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di impresa, arti e professioni, cooperative a proprietà indivise.

Restiamo in attesa che l’Agenzia delle Entrate emetta la circolare.

Gazzetta-ufficiale-19-maggio-2020-n-34

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